Condizioni generali di fornitura e di pagamento della Delius GmbH & Co. KG

  1. Condizioni generali
    1. Le nostre forniture e prestazioni si effettuano esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni. Le stesse si applicano anche a tutte le future operazioni di vendita di questo genere anche se nello specifico caso non sia stato fatto esplicitamente riferimento a tali condizioni.
    2. Con la presente, si nega esplicitamente il riconoscimento di condizioni di acquisto o di altre condizioni generali per operazioni commerciali eventualmente formulate dai nostri contraenti – di seguito chiamati i committenti. Anche senza aver espresso una nostra esplicita contestazione al momento della conclusione del contratto, non le consideriamo in nessun modo vincolanti.
  2. Offerte
    1. Le nostre offerte non sono impegnative.
    2. Indicazioni fornite da parte dei nostri rappresentanti o dichiarazioni verbali richiedono la nostra conferma scritta.
  3. Prezzi
    1. A tutti i prezzi si aggiungono tutte le tasse, imposte e dazi. Salvo accordi contrari, i prezzi s’intendono franco nostro stabilimento nazionale (EXW Bielefeld) senza imballo e spese di trasporto.
    2. Nel caso sia stato concordato un termine di consegna di oltre quattro mesi, abbiamo il diritto ad addebitare al committente, nella misura appropriata, gli aumenti di prezzo causati dal maggior costo di materiale, di produzione, di montaggio, di personale, di fornitura simili che nel frattempo si potranno essere eventualmente verificati.
  4. Tempi di consegna / Consegna
    1. I termini di consegna indicati sono dati solamente approssimativi. Forniture con data di consegna fissa devono essere esplicitamente concordate.
    2. Rimane salvo il corretto e tempestivo ritiro proprio. Si declina ogni responsabilità per forniture ritardate, non effettuate o effettuate senza rispetto dei termini contrattuali causate dal nostro fornitore a monte qualora la colpa non fosse imputabile a noi stessi. Informiamo i nostri committenti immediatamente di eventuale inconvenienti di questo genere.
    3. Nel caso di consegne ritardate dovute a forza maggiore, rivoluzioni, scioperi, sospensioni, l’esaurimento di materie prime o dovute ad interruzioni delle attività, anche presso i nostri subfornitori e comunque non imputabili a noi stessi, i tempi di consegna si protraggono almeno per la durata utile all’eliminazione del disturbo, sempre se sia questo disturbo ad influire sulla produzione o la consegna dell’oggetto di fornitura. L’inizio e la fine di eventuali disturbi di questo genere saranno immediatamente comunicati al committente. Quando le interruzioni durature di attività fossero causate da forza maggiore, rivoluzioni, scioperi, sospensioni, l’esaurimento di materie prime o di interruzioni di attività di cui non rispondiamo come anche nel caso della mancata fornitura da parte del nostro subfornitore non imputabile a noi stessi, spetta a noi e al committente anche il diritto a rescindere il contratto in tutto o in parte ad esclusione di qualsiasi diritto di risarcimento. Nel caso del recesso dal contratto si devono immediatamente rimborsare le prestazioni eventualmente effettuate. La parte che intende rescindere il contratto sulla base delle suddette regolamentazioni deve avvisare quest’intenzione con un preavviso di due settimane. Si suppone la presenza di una interruzione duratura di attività nel senso di cui sopra quando il disturbo dura più di cinque settimane.
    4. Eventuali diritti al risarcimento danni per fatto di consegna ritardata possono essere fatti valere soltanto se sussistono i presupposti di cui al paragrafo V. 2.
    5. Forniture parziali eseguite nella misura appropriata sono ammesse. Forniture parziali saranno fatturate al valore della fornitura parziale e sono pagabili dal committente in conformità alle disposizioni descritte nel successivo punto VIII.1.
    6. In ogni caso, il rischio del trasporto è a carico del committente, anche se la fornitura viene, in via eccezionale, eseguita franco domicilio.
    7. Forniture ridotte o maggiorate fino al 10% della quantità ordinata sono ammesse.
  5. Richieste di risarcimento per difetti / danni
    1. Qualora siamo obbligati a procedere ad un adempimento posteriore, spetta a noi la scelta o di provvedere all’eliminazione dei vizi o di eseguire una nuova fornitura di merce esente da vizi. Rimane salvo quanto disposto dal § 377 codice commerciale tedesco (HGB). In particolare, ciò significa che è esclusa qualsiasi contestazione, se la merce è stata ulteriormente lavorata, ad. es. tagliata, malgrado fossero stati evidenti i vizi. Eventuali scostamenti marginali, tecnicamente inevitabili, dalla qualità, dal colore, dalla larghezza, dal peso, dalla finitura o dal disegno non rappresentano vizi. Lo stesso vale anche per scostamenti di tipo commerciale, salvo per il fatto che sia stata concordata una fornitura conforme al campione. Gli articoli sostituiti passano nella nostra proprietà. Nel caso si dovessero eliminare dei vizi, siamo obbligati a sostenere tutte le spese connesse a tale eliminazione, in particolare, le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, per quanto tali spese non abbiano subito un aumento dovuto al trasferimento dell’oggetto d’acquisto ad un luogo diverso da quello previsto dal contratto. In-oltre, e sempre se ne sussistono i presupposti legali, spettano al committente gli ulteriori diritti di rescindere il contratto e di chiedere la riduzione del prezzo. Diritti al risarcimento di dannipossono essere fatti valere esclusivamente secondo le seguenti disposizioni.
    2. Se qui di seguito non è previsto un regolamento diverso noi, nel caso di una violazione colpevole degli obblighi contrattuali essenziali (i cosiddetti obblighi cardinali) siamo responsabili a risarcire il danno, ma limitatamente all’ammontare del danno prevedibile e tipicamente contrattuale. Obblighi cardinali sono obblighi il cui adempimento è fondamentale per consentire la regolare esecuzione del contratto e della cui osservanza il committente deve regolarmente fidarsi, obblighi cardinali sono inoltre obblighi la cui violazione mette in pericolo il raggiungimento dello scopo contrattuale. Diritti al risarcimento di danni nella misura illimitata fatti valere nei nostri confronti, spettano al committente a norma di legge per un ammontare previsto dalla legge, se tali diritti al risarcimento
  • risultano da una lesione della vita, del corpo o della salute e sono stati causati da una violazione dolosa o colposa degli obblighi commessa da parte nostra, da parte di uno dei nostri rappresentanti legali o ausiliario oppure
  • sono basati o su una violazione dolosa o gravemente colposa commessa da parte
  • nostra, da parte di uno dei nostri rappresentanti legalo o ausiliari o su un atto fraudolento, oppure
  • sono legittimati dalla legge relativa alla responsabilità sui prodotti, oppure
  • sono basati su una violazione di obblighi derivanti da un rischio di procacciamento assunto o da una garanzia da noi assunta.

Si esclude il riconoscimento di ogni altro diritto al risarcimento di danni fatti valere nei nostri confronti, nei confronti dei nostri legali rappresentanti e ausiliari e assistenti di vendita, comunque sia il fondamento giuridico. Continua a restar valida l’attribuzione dell’onere di prova prevista dalla legge.

  1. Prescrizione di diritti per vizi

Diritti fatti valere dal committente per vizi della cosa cadono in prescrizione dopo un anno, a meno che,

    1. la merce da noi fornita non sia una cosa che, conformemente all’usuale impiego, veniva usata in una costruzione e ha provocato la sua difettosità oppure
    2. non si tratti di diritti che sono oggetto del §479 codice civile tedesco, oppure
    3. il vizio non sia stato causato da una intenzionale e maliziosa violazione di obblighi commessa da noi, dai nostri rappresentanti legali o ausiliari.

Nei casi di cui ai punti da 1) a 3) e per quanto riguarda i diritti al risarcimento di danni si applicano i termini legali di prescrizione. Lo stesso vale per i diritti che risultano da una garanzia da noi assunta o da un rischio di procacciamento da noi assunto.

Continuano a restar valide le disposizioni di legge sull’impedimento, sulla sospensione della decorrenza della prescrizione e sulla nuova decorrenza del termine di prescrizione.

  1. Riservato dominio
    1. Ci riserviamo il titolo di proprietà di tutta la merce da noi fornita (merce fornita con riserva di proprietà) fino all’integrale pagamento del prezzo d’acquisto e fino a quando non sia estinto il totale dei nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale, comunque sia il titolo giuridico, e anche da contratti conclusi in un secondo tempo.
    2. Il committente ha facoltà di trasformare e rivendere la merce fornita con riserva di proprietà nell’ambito di una regolare operazione commerciale purché non fosse in mora per il mancato adempimento dei suoi obblighi verso di noi e non sospendesse i suoi pagamenti. In particolare, valgono le seguenti disposizioni:
      1. Per quanto ci riguarda come produttore, la lavorazione o trasformazione della merce fornita con riserva avviene ai sensi del § 950 codice civile tedesco, senza un nostro impegno. Con la lavorazione o trasformazione della merce fornita con riserva, il committente non acquisisce la proprietà sulla cosa nuova. Qualora la merce fornita con riserva di proprietà venisse lavorata, miscelata, mescolata o collegata con altri oggetti, noi acquistiamo la comproprietà sulla cosa nuova in proporzione al rapporto esistente tra il valore di fattura della merce da noi fornita con riserva di proprietà e il valore complessivo. Per le quote di comproprietà costituitesi secondo le su estese disposizioni valgono le stesse norme vigenti che si applicano anche sulla merce fornita con riserva di proprietà.
      2. Il committente, quindi, cede a noi i crediti derivanti dalla rivendita o da altre operazioni di alienazione, come ad es. da contratti d’appalto, insieme a tutti i diritti accessori e ciò in modo proporzionale anche se la merce fornita con riserva è stata lavorata, miscelata o mescolata e una comproprietà pari al valore di nostra fattura n’è stata da noi acquisita oppure se la merce è stata installata in modo fisso. Quando la merce fornita con riserva di proprietà fosse stata lavorata, miscelata, mescolata o installata in modo fisso, da tale cessione, ci spetterà relativamente al credito ricavato dalla rivendita, una frazione di prim’ordine calcolata in proporzione al rapporto tra il valore di fattura della merce da noi fornita con riserva di proprietà e il valore di fattura dell’oggetto. Quando il committente vendesse la merce fornita con riserva di proprietà insieme ad altra merce non da noi fornita, il committente, del credito ricavato dalla rivendita, cede quindi a noi una quota di prim’ordine nella misura del valore di fattura della merce da noi fornita con riserva di proprietà. Qualora il committente avesse venduto questo credito nell’ambito di una operazione di factoring completo (senza regresso), questo cederà a noi il credito sostitutivo che ha vantato nei confronti del factor. Quando il committente apportasse il credito derivante dalla rivendita nel rapporto di conto corrente con il suo acquirente, il committente cederà a noi il suo credito di conto corrente per un ammontare equivalente al valore di fattura della merce fornita con riserva di proprietà.
      3. Con la presente accettiamo le summenzionate cessioni.
      4. Il committente sarà autorizzato ad eseguire la rivendita soltanto, se lo stesso, fino al ricevimento integrale del pagamento del suo credito derivante dalla rivendita, abbia a sua volta provveduto a riservarsene il titolo di proprietà.
      5. Sino a nostra revoca, il committente ha facoltà di riscuotere i crediti a noi ceduti. L’autorizzazione alla riscossione termina al momento della nostra revoca espressa nel caso di morosità del committente o della sospensione dei suoi pagamenti quando la situazione economico-patrimoniale del committente dovesse peggiorare in modo cosi essenziale da mettere in pericolo la soddisfazione dei nostri diritti. In tal caso, il committente ci autorizza non solo ad informare gli acquirenti dell’esistenza della cessione ma anche a riscuotere il credito in proprio.
      6. Il committente si impegna a sottoporci, dietro nostra richiesta, un elenco dettagliato dei crediti a lui spettanti specificando nomi ed indirizzi degli acquirenti, l’ammontare dei rispettivi crediti, la data delle relative fatture, ecc., oltre a farci pervenire tutte le informazioni e i documenti necessari per la rivendicazione dei crediti ceduti ed a darci il permesso di controllare le informazioni fornite.
      7. La costituzione in pegno della merce fornita con riserva di proprietà o la sua cessione a garanzia di un credito non sono ammissibili. Dobbiamo ottenere immediata informazione su eventuali pignoramenti con indicazione del pignoratario.
    3. Quando il valore delle garanzie a noi spettanti superasse il totale dei nostri crediti verso il committente di più del 10%, ci impegniamo, dietro richiesta del committente, al relativo sblocco.
    4. Il committente conserva gratuitamente per noi la merce fornita con riserva di proprietà. Si impegna ad assicurarla nella dimensione usuale contro i soliti rischi di incendio, di furto e di danni dalle acque. Con la presente, il committente cede a noi, per un ammontare pari ai nostri crediti, i diritti all’indennizzo dei menzionati danni a lui spettanti e fatti valere nei confronti della compagnia assicurativa o nei confronti di altri soggetti obbligati al risarcimento. Noi accettiamo la cessione.
  2. Pagamento/divieto di compensazione di debiti e crediti/ diritto di ritenzione
    1. Le nostre fatture sono pagabili subito e senza detrazioni. Lo stesso vale anche per fatture emesse per forniture parziali di cui al punto IV.5. La detrazione di sconti non concordati è inammissibile. Se è stata concordata la detrazione di uno sconto e mancano accordi più specifici, si intende che la data di fattura è quella in cui inizia il periodo entro il quale è concessa la detrazione dello sconto. Si intende rispettato il termine di scadenza dello sconto quando la totale somma dovuta è stata accreditata a favore del nostro conto all’ultimo giorno della scadenza dello sconto e non oltre questa data.
    2. Nel caso di morosità, il committente è obbligato a pagare interessi di mora del 12% ma comunque nella misura del tasso d’interesse legale come stabilito dal § 288 codice civile tedesco BGB. Quando gli interessi di cui alla frase 1 superassero gli interessi legali, il committente è libero di dimostrare che un danno di mora non si è verificato affatto perlomeno non si è verificato nella misura di tale importo. Ci riserviamo il diritto a far valere un danno di mora più elevato.
    3. Quando il committente finisse in mora – qualunque ne sia il motivo giuridico – sono immediatamente esigibili tutti i nostri crediti vantati nei confronti del committente.
    4. Quando le condizioni patrimoniali del committente dovessero subire un sostanziale peggioramento, tale da mettere in pericolo i nostri diritti, abbiamo facoltà di chiedere o il pagamento anticipato oppure delle garanzie appropriate. Lo stesso vale anche quando veniamo a sapere solo dopo la conclusione di un contratto che tali circostanze sono esistite già prima. Quando, malgrado i nostri solleciti e la concessione di una appropriata proroga, non venisse effettuato il pagamento anticipato o non venisse costituita una garanzia entro il periodo della proroga, siamo autorizzati a rescindere il contratto e a chiedere il risarcimento di danni per inadempienza.
    5. È esclusa una compensazione tra diritti e controrivendicazioni del committente salvo per il caso di controrivendicazioni incontestate o accertate in giudizio. È esclusa la rivendicazione di un diritto di ritenzione da parte del committente, tranne per i casi in cui la rivendicazione sia basata sullo stesso rapporto contrattuale, su § 320 codice civile tedesco oppure le contrarivendicazioni siano incontestate o state accertate in giudizio.
  3. Luogo di adempimento / foro competente
    1. Il luogo d’adempimento è la nostra sede.
    2. Il foro competente è Bielefeld, quando il committente è un commerciante oppure una persona giuridica di diritto pubblico oppure quando si tratta di patrimonio separato di diritto pubblico oppure quando il committente non ha stabilito un proprio foro competente generale nel territorio nazionale. Siamo anche autorizzati a far valere i nostri diritti nei confronti del committente presso il suo foro competente generale.
  4. Diritto applicabile

Il rapporto contrattuale tra noi ed il committente è disciplinato dal diritto materiale tedesco come se si trattasse di due parti domiciliate in Germania. Si esclude la validità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionali di beni (CISG).

Scaricare il sito

Per consentire la presentazione delle nostre offerte su questo sito web e le funzioni essenziali del sito,  utilizziamo i cookie .

Inoltre, per ottimizzare continuamente la nostra offerta, utilizziamo ulteriori cookie opzionali. Potete  trovare un elenco completo e una descrizione di questi cookie cliccando sul pulsante Dettagli. Potete inoltre accettare tutti i cookie o solo alcuni di essi. In tal caso Vi informiamo che il nostro sito potrebbe non essere completamente utilizzabile.

Per ulteriori informazioni, si prega di leggere la nostra politica sulla privacy.